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Le Stazioni del Ciclo




 

Ynis Afallach Tuath

Statuto

STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA


“YNIS AFALLACH TUATH”

CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI- ATTIVITA’CONNESSE ED ACCESSORIE
-DURATA

Art. 1-Denominazione e sede
1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile, l’Associazione culturale non riconosciuta denominata:
“YNIS AFALLACH TUATH”
indicata in sigla “YAT”.
1.2 L’Associazione ha sede ............................................; essa potrà istituire sedi secondarie,
sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
1.3 L’Associazione potrà comunque espletare la propria attività
sull’intero territorio nazionale ed anche all’estero.
1.4 L’eventuale emblema, logo e relativi colori saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con propria delibera.

Art. 2-Oggetto principale e scopi
2.1 L’Associazione non ha fini di lucro, è a carattere autonomo, senza discriminazioni di carattere politico, di religione o di razza, basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale.
2.2 L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche associative,
dalle prestazioni fornite dagli associati
e dall’obbligatorietà del bilancio.
Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo
se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività.
2.3 Durante la vita dell’Associazione non potranno essere distribuiti
anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
2.4 L’Associazione intende perseguire principalmente i seguenti obiettivi:
a) favorire e sviluppare iniziative volte alla promozione
e diffusione della cultura, della musica, dei costumi e dell’arte celtica;
b) proporsi come luogo di incontro ed aggregazione virtuale e non, che offra la possibilità di confrontarsi in nome di interessi culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile,
attraverso l’ideale educazione permanente;
c) promuovere anche attraverso la costituzione interna di gruppi che svolgano attività, che consentano ai propri associati,
altre associazioni o enti, di apprendere, sviluppare,
accrescere e diffondere le proprie conoscenze e capacità, atte alla diffusione capillare ed alla crescita della cultura in genere.
La diffusione della propria attività potrà avvenire anche attraverso:
1) l’organizzazione di spettacoli, concerti, rassegne, festival, saggi, convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
2) pubblicazioni di articoli, riviste ed itinerari turistici
anche multimediali e telematici;
munendosi di tutti i mezzi necessari ed adottando tutte le necessarie procedure nel pieno rispetto delle norme vigenti,
dello Statuto e dei Regolamenti dell’Associazione.
Essa vive grazie alla volontaria partecipazione attiva degli associati e si autofinanzia attraverso varie forme e nei modi consentiti dalla legge.

Art. 3-Attività connesse ed accessorie
3.1 L’Associazione non può svolgere attività diverse di quelle ad essa strettamente connesse
o di quelle accessorie e strumentali a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3.2 Essa potrà svolgere anche qualsiasi attività commerciale e di servizi, finalizzata alla ricerca di rendimenti monetari
atti a finanziare la complessiva gestione
purché la stessa non sia prevalente
rispetto a quelle istituzionali e statutarie.

Art. 4-Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.


CAPO II
SOCI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)

Art. 5-Soci (Iscritti o Partecipanti)
5.1 L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci (iscritti o partecipanti):
- Soci fondatori: sono coloro che hanno partecipato in prima persona alla nascita dell’associazione e che si riconoscono nelle finalità dell’associazione.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche regolarmente iscritti a norma del presente Statuto,
che oltre a versare la quota sociale annuale, partecipano in modo continuativo e permanente all’attività dell’Associazione;
- Soci onorari: sono le persone fisiche invitate a far parte dell’associazione da parte dell’assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, per opere o cariche rivestite in seno all’Associazione
che hanno dato ad essa un notevole contributo o per particolari meriti professionali o scientifici.
- Soci sostenitori: sono le persone fisiche, enti, istituti,,
società, associazioni e/o fondazioni tecniche e/o scientifiche
che in sintonia con gli scopi dell’associazione abbiano giovato all’associazione stessa potenziandola economicamente
ed in misura sensibile, corrispondendo la relativa quota associativa o con la propria attività o con donazioni.

Art. 6-Ammissione dei soci
6.1 La condizione di socio presuppone l’accettazione integrale e senza riserva alcuna delle disposizioni previste dal presente Statuto,
dal Regolamento dell’Associazione nonché delle decisioni degli organi sociali.
A tale scopo ogni socio firma, all’atto dell’ammissione di una specifica dichiarazione di accettazione.
6.2 Il numero degli associati è illimitato..
Possono aderire all’Associazione:
• tutti i cittadini italiani, che abbiano compiuto il 14° anno di età,
che siano dotati di una irreprensibile condotta morale e civile;
• enti pubblici e privati, istituti, società ed associazioni che sono in sintonia con le finalità dell’Associazione e che concorrono a potenziare economicamente ed in misura sensibile l’organizzazione e l’attività della stessa;
6.3 L’ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente
dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta dell’interessato
entro 30 (trenta) giorni e secondo i criteri fissati
nel Regolamento dell’Associazione.
La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell’ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo.
6.4 In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata da un genitore o dall’esercente la potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione
e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
Le persone giuridiche fanno parte dell’Associazione
tramite il loro legale rappresentante o un delegato che non risulti socio a titolo individuale.
6.5 Contro il rifiuto dell’ammissione, che deve essere motivato, è ammesso appello , entro 30 (trenta) giorni
all’assemblea generale dell’Associazione.
6.6 Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili in nessun modo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono oggetto di rivalutazione.

Art. 7-Decadenza
7.1 La qualifica di Socio si perde::
a) per recesso a seguito dimissioni presentate per iscritto al Presidente
almeno 3 (tre) mesi prima del 31 dicembre di ogni anno;
b) morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti, società ed associazioni;
c) esclusione..
7.2 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
1) che, senza giustificato motivo, si renda moroso, per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale o degli altri contributi obbligatori deliberati dall’Assemblea dell’Associazione;
2) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,,
del regolamento dell’Associazione e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali della stessa;
3) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
4) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione..
7.3 I soci espulsi per morosità, potranno dietro domanda da presentare al Consiglio Direttivo,
essere riammessi, effettuando il pagamento di una nuova quota associativa..
7.4 I soci prima di essere espulsi devono essere convocati dal Consiglio Direttivo,
procedendo in contraddittorio alla disamina degli addebiti.
L’esclusione è operante dalla comunicazione all’escluso da effettuarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.
e successiva annotazione nel libro Soci..
Qualora l’escluso non condivida le regioni addotte può,
entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione,
ricorrere all’assemblea dei soci il cui responso è insindacabile.

Art. 8-Obblighi e diritti
8.1 I soci hanno i seguenti obblighi:
a) versare le quote annuali di adesione, nonché eventuali quote straordinarie in caso di fabbisogno dell’Associazione;
b) osservare le norme dello Statuto, i Regolamenti e le disposizioni deliberate dagli organi sociali;
c) cooperare con gli organi sociali per il conseguimento dei fini di cui all’articolo 2;
d) difendere il buon nome dell’Associazione..
Gli obblighi di cui al punto 1) non si applicano ai Soci onorari.
8.2 I soci potranno, in aggiunta anche a quanto sopra provvedere
di propria iniziativa ad effettuare versamenti a sostegno di tutte le attività poste in essere dall’Associazione.
8.3 Tutti i soci, esclusi i minori di anni 18 (diciotto) ed i Soci onorari hanno diritto:
1) al voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti,,
per l’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi e per la nomina degli organi sociali dell’Associazione
2) all’elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;;
I diritti di voto e dell’elettorato attivo e passivo saranno automaticamente acquisiti dal socio minorenne
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età..
8.4 A tutte le categorie di soci compete il diritto di:
- ricevere la tessera sociale di validità di un anno;
- partecipare a tutte le attività sociali;
- usufruire di tutte le strutture, i servizi, le attività e le provvidenze attuate dall’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativaa


CAPO III
PATRIMONIO - BILANCIO – LIBRI SOCIALI

Art. 9-Patrimonio sociale e mezzi finanziari
9.1 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è costituito:
a) dalle quote o contributi di partecipazione dei soci e degli eventuali versamenti effettuati dagli stessi al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;;
c) da contributi, donazioni, elargizioni, lasciti o successioni.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori,
versati nella misura di euro 600/00 (seicento/00)
Il patrimonio sociale è indivisibile ed in caso di perdita della qualità di socio, per qualunque motivo avvenga,,
né il socio, né i suoi aventi causa potranno pretendere alcunchè dall’Associazione.
9.2 L’associazione trae i mezzi necessari per finanziare la propria attività:
- dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- dai contributi straordinari versati dagli associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone fisiche,
società, enti pubblici e privati;
- dalle rendite di beni mobili ed immobili dell’Associazione;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse tramite l’Associazione;
- dai proventi di attività commerciali o di servizi eventualmente conseguiti
dall’Associazione per il perseguimento o il supporto dell’attività istituzionale;
- da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme vigenti.
9.3 I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti,
receduti o esclusi non saranno rimborsati.
9.4 I versamenmti ed i finanziamenti che pervengono all’Associazione vengono depositati in un apposito conto corrente bancario acceso presso un istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

Art. 10-Esercizio sociale e bilancio
10.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2005.
10.2 Per ogni esercizio sociale, il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,
da sottoporre all’Assemblea dei soci che lo discute e lo approva a maggioranza.
10.3 L’Assemblea per la discussione e l’approvazione del conto consuntivo
deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Art. 11-Libri dell’associazione
I libri sociali che l’associazione deve tenere sono:
il libro soci,
il libro verbali delle assemblee dei soci,
il libro verbale e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.


CAPO IV
ORGANI SOCIALI

Art. 12-Organi sociali
12.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
12.2 Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive
incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.

Art. 13-Assemblea dei Soci
13.1 L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie
presso la sede dell’Associazione o, comunque anche al di fuori purché in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
3.2 L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo
con avviso da inviare almeno 10 (dieci)
giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione,
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento
(compresi il telefax e la posta elettronica)
e deve contenere la sede, la data, l’ora e l’elenco delle materie da trattare,
sia per la prima che per l’ipotesi della seconda convocazione.
13.3 La convocazione dell’assemblea può avvenire in qualsiasi momento ad iniziativa del Presidente
o da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
La convocazione può inoltre essere effettuata su richiesta motivata di almeno il 50% degli associati aventi diritto al voto ed in regola.
con il pagamento delle quote associative che ne propongono l’ordine del giorno.
13.4 Spetta all’assemblea ordinaria:
- l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale;
- l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi da parte degli associati;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- la nomina dei componenti i Revisori dei Conti;
- l’approvazione dei Regolamenti Interni;
- l’approvazione dell’importo delle quote associative annue e dei contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
13.5 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l’anno:
• entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l’anno successivo;
• entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare la copertura di eventuali disavanzi.
13.6 Spetta all’assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto
e dei regolamenti dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento dell’associazione nonché sulla nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- deliberare su tutte le questioni che il Presidente,
il Consiglio Direttivo o gli Associati,
ritengano opportuno sottoporre all’Assemblea in via straordinaria.

Art. 14-Validità dell’Assemblea
14.1 L’assemblea in seduta ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando è presente in proprio
o per delega la maggioranza dei soci iscritti al libro soci mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi
(esclusi astenuti) dei soci presenti o rappresentati.
14.2 L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione,
quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci
iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti espressi
(esclusi astenuti) dei soci presenti o rappresentati.
14.3 Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, II° comma C.C.
È ammesso il voto per delega, conferita ad altro socio per iscritto;
ogni socio non può ricevere più di 5 (cinque) deleghe.
Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo, nonché i membri del Collegio dei Revisori dei conti non possono detenere deleghe.
Le deleghe devono essere presentate prima della constatazione
della presenza del numero legale al Presidente dell’Assemblea.
14.4 Le deliberazioni dell’Assemblea, prese validamente a norma del presente Statuto,
vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Art. 15-Svolgimento dell’assemblea
15.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente, se nominato, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, un Segretario e se lo ritiene opportuno due Scrutatori.
Il Presidente accerta la validità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto di intervento
e la validità delle deleghe.
15.2 Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano
con prova e controprova.
Quando almeno la maggioranza dei presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.
15.3 Il segretario dell’assemblea avrà il compito di redigere un verbale
e trascriverlo nell’apposito libro dei verbali delle assemblee dei soci.
15.4 I verbali assembleari sono conservati a cura del Presidente presso la sede dell’Associazione e sono liberalmente consultabili da parte di tutti gli aventi diritto a partecipare all’Assemblea.
Gli stessi verbali rimarranno a disposizione di tutti i soci sul sito web dell’Associazione durante i 10 (dieci) giorni
successivi alla data in cui l’assemblea si è costituita.

Art. 16-Consiglio direttivo
16.1 L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7 (sette) membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
la quale fissa anche il numero dei componenti per ciascun mandato.
16.2 I soci fondatori nominati nell’atto costitutivo fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo per tutta la durata dell’Associazione.
16.3 I membri del Consiglio Direttivo resteranno in carica per 5 esercizi consecutivi
ed inoltre possono essere riconfermati.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del conto consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
16.4 In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente ed il Consiglio stesso non decadono, ma dovranno provvedere al reintegro per cooptazione del primo dei non eletti o per elezione nella prima assemblea ordinaria utile.
16.5 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
In questo caso il Presidente o il Consigliere più anziano di carica,
assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione e procede alla convocazione, nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni dall’evento,
della prescritta assemblea nel corso della quale si provvederà al rinnovo delle cariche.
16.6 Il Consiglio nomina al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
16.7 Il Segretario cura la corrispondenza dell’associazione e cura la tenuta dei libri sociali e contabili, salvo che a tali mansioni non vi provveda il Tesoriere
appositamente eletto fra i membri del Consiglio Direttivo.
16.8 Il Tesoriere:
- tiene il libro cassa e provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti.

Art. 17-Convocazione del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano necessario.
17.2 La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante avviso da inviare ai suoi membri e revisori dei conti
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
17.3 L’avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico)
e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione,
che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento
(compresi i telefax e la posta elettronica).
17.4 Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza semplice dei presenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.
17.5 Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario da porre agli atti presso la sede sociale.
17.6 Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e ad uno o più dei suoi membri.

Art. 18-Compiti del Consiglio direttivo
18.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell’attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto per le materie riservate alla decisione dell’assemblea.
18.2 Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:
- l’amministrazione dell’Associazione e la gestione del patrimonio associativo;
- la redazione dei programmi dell’attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei Soci;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione dei soci;
- deliberare sull’eventuale emblema, logo e relativi colori;
- determinare il valore delle quote associative, le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
- determinare il valore dei contributi straordinari e le relative modalità di versamento da portare in approvazione all’assemblea;
- convocare l’assemblea;
- predisporre il Regolamento interno dell’Associazione da portare in approvazione all’assemblea;
- predisporre lo schema d bilancio preventivo e di conto consuntivo per sottoporli all’approvazione dell’assemblea;
- nominare eventuali comitati scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;
- proporre all’assemblea la nomina dei Soci onorari;
- proporre all’assemblea l’adesione dell’associazione ad altri organismi enti o istituzioni;
- scegliere i collaboratori, fissandone le mansioni;
- conferire procure speciali;
- deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione.

Art. 19-Presidente del Consiglio direttivo
19.1. Il Presidente dell’associazione eletto dall’assemblea, è il Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente dirige l’associazione ed è il legale rappresentante della stessa a tutti gli effetti,
nei confronti dei terzi ed in ogni specie e grado di giudizio ed ha la firma sociale.
Egli convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo,
vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni,
compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio,
intrattiene i rapporti con i terzi.
19.2 Il Vicepresidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed in tutte quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
19.3 Il Presidente ed il Vice-Presidente, se nominati, durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 20-Il Collegio dei Revisori
20.1 Il Collegio dei Revisori dei conti se istituito,
è composto da tre membri effettivi, tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti eletti, con la maggioranza dei due terzi, per delibera dell’assemblea dei soci e durano in carica per 5 esercizi.
20.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l’amministrazione dell’associazione, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni
delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.


CAPO V
REVISIONE STATUTO E SCIOGLIMENTO

Art. 21-Revisione Statuto e scioglimento.
21.1 Le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’associazione
possono essere avanzate dall’Assemblea al Consiglio Direttivo o da 1/3 degli aderenti.
21.2 Per discutere e deliberare su tali proposte deve essere convocata l’assemblea in seduta straordinaria.
21.3 Le modifiche dello statuto e lo scioglimento dell’associazione devono essere approvate con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
21.4 L’assemblea che determina lo scioglimento nomina uno o più liquidatori i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio Direttivo e del Presidente.
21.5 L’assemblea determina altresì le regole ed i compensi per i liquidatori
e delibera in merito alla devoluzione dell’eventuale saldo attivo di liquidazione e del patrimonio residuo non dimesso,
risultante dalla liquidazione che dovrà essere destinato ad altri enti o associazioni che perseguono finalità analoghe, salvo diversa disposizione imposta dalla legge.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22-Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto e nell’eventuale regolamento interno dell’Associazione, valgono se ed in quanto compatibili le norme del Codice Civile
e delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 23-Statuto
Il presente statuto è composto di n. 23 articoli, redatti su n. 18 pagine.



Argante -Arian Alarch-


  




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