STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
“YNIS AFALLACH TUATH”
CAPO I
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPI- ATTIVITA’CONNESSE ED
ACCESSORIE
-DURATA
Art. 1-Denominazione e sede
1.1 È costituita, ai sensi degli articoli 36 e
seguenti del codice civile, l’Associazione
culturale non riconosciuta denominata:
“YNIS AFALLACH TUATH”
indicata in sigla “YAT”.
1.2 L’Associazione ha sede
............................................;
essa potrà istituire sedi secondarie,
sezioni ed uffici di rappresentanza in Italia e
all’estero.
1.3 L’Associazione potrà comunque espletare la
propria attività
sull’intero territorio nazionale ed anche
all’estero.
1.4 L’eventuale emblema, logo e relativi colori
saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo con
propria delibera.
Art. 2-Oggetto principale e scopi
2.1 L’Associazione non ha fini di lucro, è a
carattere autonomo, senza discriminazioni di
carattere politico, di religione o di razza,
basata su principi solidaristici e di
aggregazione sociale.
2.2 L’Associazione è altresì caratterizzata
dalla democraticità della struttura,
dall’elettività e gratuità delle cariche
associative,
dalle prestazioni fornite dagli associati
e dall’obbligatorietà del bilancio.
Si deve avvalere prevalentemente di prestazioni
volontarie, personali e gratuite dei propri
aderenti e non può assumere
lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni
di lavoro autonomo
se non per assicurare il regolare funzionamento
delle strutture
o qualificare e specializzare le sue attività.
2.3 Durante la vita dell’Associazione non
potranno essere distribuiti
anche in modo indiretto o differito,
avanzi di gestione nonché fondi di riserva o
capitale,
salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposti dalla legge.
2.4 L’Associazione intende perseguire
principalmente i seguenti obiettivi:
a) favorire e sviluppare iniziative volte alla
promozione
e diffusione della cultura, della musica, dei
costumi e dell’arte celtica;
b) proporsi come luogo di incontro ed
aggregazione virtuale e non, che offra la
possibilità di confrontarsi in nome di interessi
culturali
assolvendo alla funzione sociale di maturazione
e crescita umana e civile,
attraverso l’ideale educazione permanente;
c) promuovere anche attraverso la costituzione
interna di gruppi che svolgano attività, che
consentano ai propri associati,
altre associazioni o enti, di apprendere,
sviluppare,
accrescere e diffondere le proprie conoscenze e
capacità, atte alla diffusione capillare ed alla
crescita della cultura in genere.
La diffusione della propria attività potrà
avvenire anche attraverso:
1) l’organizzazione di spettacoli, concerti,
rassegne, festival, saggi, convegni, conferenze,
dibattiti e seminari;
2) pubblicazioni di articoli, riviste ed
itinerari turistici
anche multimediali e telematici;
munendosi di tutti i mezzi necessari ed
adottando tutte le necessarie procedure nel
pieno rispetto delle norme vigenti,
dello Statuto e dei Regolamenti
dell’Associazione.
Essa vive grazie alla volontaria partecipazione
attiva degli associati e si autofinanzia
attraverso varie forme e nei modi consentiti
dalla legge.
Art. 3-Attività connesse ed accessorie
3.1 L’Associazione non può svolgere attività
diverse di quelle ad essa strettamente connesse
o di quelle accessorie e strumentali a quelle
statutarie, in quanto integrative delle stesse.
3.2 Essa potrà svolgere anche qualsiasi attività
commerciale e di servizi, finalizzata alla
ricerca di rendimenti monetari
atti a finanziare la complessiva gestione
purché la stessa non sia prevalente
rispetto a quelle istituzionali e statutarie.
Art. 4-Durata
La durata dell’Associazione è illimitata e la
stessa potrà essere sciolta
solo con delibera dell’Assemblea straordinaria
dei soci.
CAPO II
SOCI (ISCRITTI O PARTECIPANTI)
Art. 5-Soci (Iscritti o Partecipanti)
5.1 L’Associazione è composta dalle seguenti
categorie di soci (iscritti o partecipanti):
- Soci fondatori: sono coloro che hanno
partecipato in prima persona alla nascita
dell’associazione e che si riconoscono nelle
finalità dell’associazione.
- Soci ordinari: sono le persone fisiche o
giuridiche regolarmente iscritti a norma del
presente Statuto,
che oltre a versare la quota sociale annuale,
partecipano in modo continuativo e permanente
all’attività dell’Associazione;
- Soci onorari: sono le persone fisiche invitate
a far parte dell’associazione da parte
dell’assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo, per opere o cariche
rivestite in seno all’Associazione
che hanno dato ad essa un notevole contributo o
per particolari meriti professionali o
scientifici.
- Soci sostenitori: sono le persone fisiche,
enti, istituti,,
società, associazioni e/o fondazioni tecniche
e/o scientifiche
che in sintonia con gli scopi dell’associazione
abbiano giovato all’associazione stessa
potenziandola economicamente
ed in misura sensibile, corrispondendo la
relativa quota associativa o con la propria
attività o con donazioni.
Art. 6-Ammissione dei soci
6.1 La condizione di socio presuppone
l’accettazione integrale e senza riserva alcuna
delle disposizioni previste dal presente
Statuto,
dal Regolamento dell’Associazione nonché delle
decisioni degli organi sociali.
A tale scopo ogni socio firma, all’atto
dell’ammissione di una specifica dichiarazione
di accettazione.
6.2 Il numero degli associati è illimitato..
Possono aderire all’Associazione:
• tutti i cittadini italiani, che abbiano
compiuto il 14° anno di età,
che siano dotati di una irreprensibile condotta
morale e civile;
• enti pubblici e privati, istituti, società ed
associazioni che sono in sintonia con le
finalità dell’Associazione e che concorrono a
potenziare economicamente ed in misura sensibile
l’organizzazione e l’attività della stessa;
6.3 L’ammissione di un nuovo socio è deliberata
insindacabilmente
dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta
scritta dell’interessato
entro 30 (trenta) giorni e secondo i criteri
fissati
nel Regolamento dell’Associazione.
La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi
utili per la valutazione dell’ammissibilità da
parte del Consiglio Direttivo.
6.4 In caso di domanda di ammissione a socio
presentata da minorenne, la stessa dovrà essere
controfirmata da un genitore o dall’esercente la
potestà parentale.
Il genitore che sottoscrive la domanda
rappresenta il minore a tutti gli effetti nei
confronti dell’Associazione
e risponde verso la stessa per tutte le
obbligazioni dell’associato minorenne.
Le persone giuridiche fanno parte
dell’Associazione
tramite il loro legale rappresentante o un
delegato che non risulti socio a titolo
individuale.
6.5 Contro il rifiuto dell’ammissione, che deve
essere motivato, è ammesso appello , entro 30
(trenta) giorni
all’assemblea generale dell’Associazione.
6.6 Le quote o i contributi associativi non sono
trasmissibili in nessun modo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non sono
oggetto di rivalutazione.
Art. 7-Decadenza
7.1 La qualifica di Socio si perde::
a) per recesso a seguito dimissioni presentate
per iscritto al Presidente
almeno 3 (tre) mesi prima del 31 dicembre di
ogni anno;
b) morte o perdita della capacità di agire per
le persone fisiche ed estinzione per gli enti,
società ed associazioni;
c) esclusione..
7.2 L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio
Direttivo nei confronti del Socio:
1) che, senza giustificato motivo, si renda
moroso, per oltre due mesi dalla scadenza del
versamento della quota associativa annuale o
degli altri contributi obbligatori deliberati
dall’Assemblea dell’Associazione;
2) che non ottemperi alle disposizioni del
presente Statuto,,
del regolamento dell’Associazione e delle
deliberazioni adottate dagli organi sociali
della stessa;
3) che svolga o tenti di svolgere attività
contrarie agli interessi dell’Associazione;
4) che in qualunque modo, arrechi danni gravi,
anche morali, all’Associazione..
7.3 I soci espulsi per morosità, potranno dietro
domanda da presentare al Consiglio Direttivo,
essere riammessi, effettuando il pagamento di
una nuova quota associativa..
7.4 I soci prima di essere espulsi devono essere
convocati dal Consiglio Direttivo,
procedendo in contraddittorio alla disamina
degli addebiti.
L’esclusione è operante dalla comunicazione
all’escluso da effettuarsi a mezzo lettera
raccomandata A.R.
e successiva annotazione nel libro Soci..
Qualora l’escluso non condivida le regioni
addotte può,
entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della
comunicazione,
ricorrere all’assemblea dei soci il cui responso
è insindacabile.
Art. 8-Obblighi e diritti
8.1 I soci hanno i seguenti obblighi:
a) versare le quote annuali di adesione, nonché
eventuali quote straordinarie in caso di
fabbisogno dell’Associazione;
b) osservare le norme dello Statuto, i
Regolamenti e le disposizioni deliberate dagli
organi sociali;
c) cooperare con gli organi sociali per il
conseguimento dei fini di cui all’articolo 2;
d) difendere il buon nome dell’Associazione..
Gli obblighi di cui al punto 1) non si applicano
ai Soci onorari.
8.2 I soci potranno, in aggiunta anche a quanto
sopra provvedere
di propria iniziativa ad effettuare versamenti a
sostegno di tutte le attività poste in essere
dall’Associazione.
8.3 Tutti i soci, esclusi i minori di anni 18
(diciotto) ed i Soci onorari hanno diritto:
1) al voto per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti,,
per l’approvazione dei bilanci preventivi e
consuntivi e per la nomina degli organi sociali
dell’Associazione
2) all’elettorato attivo e passivo alle cariche
sociali;;
I diritti di voto e dell’elettorato attivo e
passivo saranno automaticamente acquisiti dal
socio minorenne
alla prima assemblea utile svoltasi dopo il
raggiungimento della maggiore età..
8.4 A tutte le categorie di soci compete il
diritto di:
- ricevere la tessera sociale di validità di un
anno;
- partecipare a tutte le attività sociali;
- usufruire di tutte le strutture, i servizi, le
attività e le provvidenze attuate
dall’Associazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità
associative.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione
dei soci alla vita associativaa
CAPO III
PATRIMONIO - BILANCIO – LIBRI SOCIALI
Art. 9-Patrimonio sociale e mezzi finanziari
9.1 Il fondo patrimoniale dell’Associazione è
costituito:
a) dalle quote o contributi di partecipazione
dei soci e degli eventuali versamenti effettuati
dagli stessi al fondo iniziale di dotazione;
b) da tutti i beni mobili ed immobili di
proprietà dell’Associazione;;
c) da contributi, donazioni, elargizioni,
lasciti o successioni.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai
versamenti effettuati dai Soci fondatori,
versati nella misura di euro 600/00
(seicento/00) Il patrimonio sociale è
indivisibile
ed in caso di perdita della qualità di socio,
per qualunque motivo avvenga,,
né il socio, né i suoi aventi causa
potranno pretendere alcunchè dall’Associazione.
9.2 L’associazione trae i mezzi necessari per
finanziare la propria attività:
- dalle quote associative versate annualmente
dagli associati;
- dai contributi straordinari versati dagli
associati;
- da donazioni, elargizioni, lasciti e
contributi di persone fisiche,
società, enti pubblici e privati;
- dalle rendite di beni mobili ed immobili
dell’Associazione;
- dai proventi di iniziative attuate o promosse
tramite l’Associazione;
- dai proventi di attività commerciali o di
servizi eventualmente conseguiti
dall’Associazione per il perseguimento
o il supporto dell’attività istituzionale;
- da qualsiasi altra fonte prevista dalle norme
vigenti.
9.3 I versamenti a qualunque titolo effettuati
dai soci deceduti,
receduti o esclusi non saranno rimborsati.
9.4 I versamenmti ed i finanziamenti che
pervengono all’Associazione
vengono depositati in un apposito conto corrente
bancario
acceso presso un istituto di credito scelto dal
Consiglio Direttivo.
Art. 10-Esercizio sociale e bilancio
10.1 L’esercizio finanziario si chiude al 31
dicembre di ogni anno.
Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31
dicembre 2005.
10.2 Per ogni esercizio sociale, il Consiglio
Direttivo
deve redigere il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo,
da sottoporre all’Assemblea dei soci
che lo discute e lo approva a maggioranza.
10.3 L’Assemblea per la discussione e
l’approvazione del conto consuntivo
deve tenersi entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio.
Art. 11-Libri dell’associazione
I libri sociali che l’associazione deve tenere
sono:
il libro soci,
il libro verbali delle assemblee dei soci,
il libro verbale e delle deliberazioni del
Consiglio Direttivo.
CAPO IV
ORGANI SOCIALI
Art. 12-Organi sociali
12.1 Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori.
12.2 Le cariche sociali sono gratuite salvo il
rimborso delle spese vive
incontrate dai componenti degli organi sociali
nell’espletamento dei lori incarichi.
Art. 13-Assemblea dei Soci
13.1 L’Assemblea generale dei soci
è il massimo organo deliberativo
dell’Associazione
ed è convocata in sessioni ordinarie e
straordinarie
presso la sede dell’Associazione o,
comunque anche al di fuori purché in luogo
idoneo
a garantire la massima partecipazione degli
associati.
3.2 L’assemblea è convocata dal Consiglio
Direttivo
con avviso da inviare almeno 10 (dieci)
giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’avviso può essere redatto su qualsiasi
supporto (cartaceo o magnetico)
e può essere spedito con qualsiasi sistema di
comunicazione,
che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento
(compresi il telefax e la posta elettronica)
e deve contenere la sede, la data, l’ora e
l’elenco delle materie da trattare,
sia per la prima che per l’ipotesi della seconda
convocazione.
13.3 La convocazione dell’assemblea può avvenire
in qualsiasi momento ad iniziativa del
Presidente
o da almeno 2/3 dei componenti il Consiglio
Direttivo.
La convocazione può inoltre essere effettuata
su richiesta motivata di almeno
il 50% degli associati aventi diritto al voto ed
in regola.
con il pagamento delle quote associative che ne
propongono l’ordine del giorno.
13.4 Spetta all’assemblea ordinaria:
- l’approvazione del bilancio preventivo e del
programma di attività sociale;
- l’approvazione del conto consuntivo,
la destinazione dell’avanzo di gestione
o la delibera per la copertura di eventuali
disavanzi da parte degli associati;
- la nomina dei componenti del Consiglio
Direttivo;
- la nomina dei componenti i Revisori dei Conti;
- l’approvazione dei Regolamenti Interni;
- l’approvazione dell’importo delle quote
associative annue
e dei contributi straordinari determinati dal
Consiglio Direttivo;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti
attinenti la gestione sociale riservati alla sua
competenza,
dalla legge o sottoposti al suo esame dal
Consiglio Direttivo.
13.5 L’assemblea ordinaria si riunisce almeno
due volte l’anno:
• entro il mese di novembre per l’approvazione
del bilancio preventivo
e del programma sociale per l’anno successivo;
• entro il mese di aprile per l’approvazione del
conto consuntivo
dell’anno precedente e per la destinazione degli
avanzi di gestione
o per deliberare la copertura di eventuali
disavanzi.
13.6 Spetta all’assemblea straordinaria:
- deliberare sulle modifiche dello Statuto
e dei regolamenti dell’Associazione;
- deliberare sullo scioglimento
dell’associazione nonché sulla nomina,
la revoca ed i poteri dei liquidatori;
- deliberare su tutte le questioni che il
Presidente,
il Consiglio Direttivo o gli Associati,
ritengano opportuno sottoporre all’Assemblea in
via straordinaria.
Art. 14-Validità dell’Assemblea
14.1 L’assemblea in seduta ordinaria è
legalmente costituita
in prima convocazione quando è presente in
proprio
o per delega la maggioranza dei soci iscritti al
libro soci
mentre in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
Per la validità delle deliberazioni è necessario
il voto favorevole della metà più uno dei voti
espressi
(esclusi astenuti) dei soci presenti o
rappresentati.
14.2 L’assemblea straordinaria è validamente
costituita,
sia in prima che in seconda convocazione,
quando sono presenti o rappresentati almeno i
2/3 di tutti i soci
iscritti al libro soci.
Per la validità delle deliberazioni è necessario
il voto favorevole
della metà più uno dei voti espressi
(esclusi astenuti) dei soci presenti o
rappresentati.
14.3 Le votazioni avvengono sempre sulla base
del principio del voto singolo
di cui all’articolo 2538, II° comma C.C.
È ammesso il voto per delega,
conferita ad altro socio per iscritto;
ogni socio non può ricevere più di 5 (cinque)
deleghe.
Il Presidente ed i membri del Consiglio
Direttivo,
nonché i membri del Collegio dei Revisori dei
conti
non possono detenere deleghe.
Le deleghe devono essere presentate prima della
constatazione
della presenza del numero legale al Presidente
dell’Assemblea.
14.4 Le deliberazioni dell’Assemblea,
prese validamente a norma del presente Statuto,
vincolano tutti i soci ancorché assenti o
dissenzienti.
Art. 15-Svolgimento dell’assemblea
15.1 L’assemblea è presieduta dal Presidente o
dal Vice-Presidente,
se nominato, o in assenza di entrambi dal
consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell’assemblea nomina,
fra i soci, un Segretario e se lo ritiene
opportuno due Scrutatori.
Il Presidente accerta la validità della
convocazione
e della costituzione dell’assemblea, il diritto
di intervento
e la validità delle deleghe.
15.2 Le votazioni si effettuano di regola per
alzata di mano
con prova e controprova.
Quando almeno la maggioranza dei presenti lo
richieda,
si procede per appello nominale o per scrutinio
segreto.
15.3 Il segretario dell’assemblea avrà il
compito di redigere un verbale
e trascriverlo nell’apposito libro dei verbali
delle assemblee dei soci.
15.4 I verbali assembleari sono conservati a
cura del Presidente
presso la sede dell’Associazione e sono
liberalmente consultabili
da parte di tutti gli aventi diritto a
partecipare all’Assemblea.
Gli stessi verbali rimarranno a disposizione di
tutti i soci
sul sito web dell’Associazione durante i 10
(dieci) giorni
successivi alla data in cui l’assemblea si è
costituita.
Art. 16-Consiglio direttivo
16.1 L’associazione è amministrata da un
Consiglio Direttivo
composto da non meno di 3 (tre) e non più di 7
(sette) membri
eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
la quale fissa anche il numero dei componenti
per ciascun mandato.
16.2 I soci fondatori nominati nell’atto
costitutivo
fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo
per tutta la durata dell’Associazione.
16.3 I membri del Consiglio Direttivo
resteranno in carica per 5 esercizi consecutivi
ed inoltre possono essere riconfermati.
Essi scadono alla data dell’assemblea convocata
per l’approvazione del conto consuntivo relativo
all’ultimo esercizio della loro carica.
16.4 In caso di mancanza, per qualsiasi causa,
di uno o più componenti del Consiglio Direttivo,
il Presidente ed il Consiglio stesso non
decadono,
ma dovranno provvedere al reintegro per
cooptazione
del primo dei non eletti o per elezione nella
prima assemblea ordinaria utile.
16.5 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi
sciolto
e non più in carica qualora per dimissioni
o per qualsiasi altra causa venga a perdere la
maggioranza dei suoi componenti.
In questo caso il Presidente o il Consigliere
più anziano di carica,
assume l’incarico dell’ordinaria amministrazione
e procede alla convocazione,
nel termine improrogabile di 30 (trenta) giorni
dall’evento,
della prescritta assemblea nel corso della quale
si provvederà al rinnovo delle cariche.
16.6 Il Consiglio nomina al suo interno il
Vicepresidente,
il Segretario ed il Tesoriere.
16.7 Il Segretario cura la corrispondenza
dell’associazione
e cura la tenuta dei libri sociali e contabili,
salvo che a tali mansioni non vi provveda il
Tesoriere
appositamente eletto fra i membri del Consiglio
Direttivo.
16.8 Il Tesoriere:
- tiene il libro cassa e provvede ad effettuare
incassi e pagamenti correnti.
Art. 17-Convocazione del Consiglio Direttivo
17.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni
qualvolta
il Presidente o la maggioranza dei suoi membri
lo ritengano necessario.
17.2 La convocazione viene effettuata dal
Presidente
mediante avviso da inviare ai suoi membri e
revisori dei conti
almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato
per l’adunanza.
17.3 L’avviso può essere redatto su qualsiasi
supporto (cartaceo o magnetico)
e può essere spedito con qualsiasi sistema di
comunicazione,
che garantisca la prova dell’avvenuto
ricevimento
(compresi i telefax e la posta elettronica).
17.4 Il Consiglio delibera validamente con la
presenza della maggioranza
dei componenti ed a maggioranza semplice dei
presenti.
In caso di parità dei voti, prevale il voto del
Presidente.
17.5 Per ogni seduta del Consiglio Direttivo
viene redatto un verbale
sottoscritto da chi ha presieduto la riunione
e dal Segretario da porre agli atti presso la
sede sociale.
17.6 Il Consiglio può delegare determinati
compiti
in via continuativa al Presidente e ad uno o più
dei suoi membri.
Art. 18-Compiti del Consiglio direttivo
18.1 Il Consiglio Direttivo è investito di tutti
i poteri
per lo svolgimento dell’attività sociale
e per il raggiungimento degli scopi associativi,
eccetto per le materie riservate alla decisione
dell’assemblea.
18.2 Al Consiglio Direttivo spetta in
particolare:
- l’amministrazione dell’Associazione e la
gestione del patrimonio associativo;
- la redazione dei programmi dell’attività
sociale previsti dallo Statuto
sulla base delle linee approvate dall’assemblea
dei Soci;
- il reperimento dei fondi per il raggiungimento
dei fini associativi;
- deliberare sull’ammissione e sull’esclusione
dei soci;
- deliberare sull’eventuale emblema, logo e
relativi colori;
- determinare il valore delle quote associative,
le relative modalità di versamento da portare in
approvazione all’assemblea;
- determinare il valore dei contributi
straordinari
e le relative modalità di versamento da portare
in approvazione all’assemblea;
- convocare l’assemblea;
- predisporre il Regolamento interno
dell’Associazione
da portare in approvazione all’assemblea;
- predisporre lo schema d bilancio preventivo
e di conto consuntivo per sottoporli
all’approvazione dell’assemblea;
- nominare eventuali comitati scientifici per lo
studio,
lo sviluppo e la realizzazione di iniziative
specifiche;
- proporre all’assemblea la nomina dei Soci
onorari;
- proporre all’assemblea l’adesione
dell’associazione ad altri organismi enti o
istituzioni;
- scegliere i collaboratori, fissandone le
mansioni;
- conferire procure speciali;
- deliberare su ogni questione di rilevante
interesse per l’Associazione.
Art. 19-Presidente del Consiglio direttivo
19.1. Il Presidente dell’associazione eletto
dall’assemblea,
è il Presidente del Consiglio direttivo.
Il Presidente dirige l’associazione
ed è il legale rappresentante della stessa a
tutti gli effetti,
nei confronti dei terzi ed in ogni specie
e grado di giudizio ed ha la firma sociale.
Egli convoca e presiede le riunioni
dell’assemblea e del Consiglio Direttivo,
vigila sull’attuazione delle loro deliberazioni,
compie gli atti d’urgenza da sottoporre alla
ratifica del consiglio,
intrattiene i rapporti con i terzi.
19.2 Il Vicepresidente, sostituisce il
Presidente in caso di sua assenza
o impedimento ed in tutte quelle mansioni nelle
quali venga espressamente delegato.
19.3 Il Presidente ed il Vice-Presidente,
se nominati, durano in carica fino alla scadenza
o decadenza del Consiglio Direttivo.
Art. 20-Il Collegio dei Revisori
20.1 Il Collegio dei Revisori dei conti se
istituito,
è composto da tre membri effettivi,
tra cui uno viene nominato Presidente e da due
supplenti eletti,
con la maggioranza dei due terzi,
per delibera dell’assemblea dei soci e durano in
carica per 5 esercizi.
20.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti
controlla
l’amministrazione dell’associazione,
vigila sull’osservanza della legge e dello
statuto,
accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili,
certifica la corrispondenza del bilancio
consuntivo
alle risultanze dei libri e delle scritture
contabili.
20.3 Il Collegio dei Revisori dei Conti assiste
alle riunioni
delle assemblee dei soci e del Consiglio
Direttivo.
CAPO V
REVISIONE STATUTO E SCIOGLIMENTO
Art. 21-Revisione Statuto e scioglimento.
21.1 Le proposte di modifica dello Statuto e di
scioglimento dell’associazione
possono essere avanzate dall’Assemblea
al Consiglio Direttivo o da 1/3 degli aderenti.
21.2 Per discutere e deliberare su tali proposte
deve essere convocata l’assemblea in seduta
straordinaria.
21.3 Le modifiche dello statuto e lo
scioglimento dell’associazione
devono essere approvate con la presenza di
almeno i 2/3 degli associati
e con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
21.4 L’assemblea che determina lo scioglimento
nomina uno o più liquidatori
i quali vengono immessi nei poteri del Consiglio
Direttivo e del Presidente.
21.5 L’assemblea determina altresì le regole ed
i compensi per i liquidatori
e delibera in merito alla devoluzione
dell’eventuale saldo attivo di liquidazione
e del patrimonio residuo non dimesso,
risultante dalla liquidazione che dovrà essere
destinato
ad altri enti o associazioni che perseguono
finalità analoghe,
salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22-Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto
e nell’eventuale regolamento interno
dell’Associazione,
valgono se ed in quanto compatibili le norme del
Codice Civile
e delle vigenti disposizioni legislative in
materia.
Art. 23-Statuto
Il presente statuto è composto di n. 23
articoli, redatti su n. 18 pagine.
Argante -Arian Alarch-
|